(massima n. 1)
In tema di responsabilità dell'appaltatore, gli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. integrano i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, senza escluderne l'applicazione, cosicché, ove l'opera sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può opporre le difformità e i vizi dell'opera, per paralizzare la pretesa avversaria, stante il principio inadimplenti non est adimplendum, richiamato nell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o questa sia prescritta.