Cassazione civile Sez. II sentenza n. 421 del 8 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di appalto, qualora il committente eserciti il diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 c.c., non č preclusa la sua facoltā di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d'opera e addebitabili all'appaltatore; in tale evenienza la domanda risarcitoria non č sottoposta alla disciplina di cui alla garanzia speciale per le difformitā e i vizi dell'opera e ai conseguenti termini decadenziali e prescrizionali previsti dall'art. 1667 c.c., posto che, a fronte della mancata ultimazione dell'opera, l'inadempimento contestato č attratto alla regolamentazione ordinaria e non a quella speciale.

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