(massima n. 1)
In caso di rinuncia all'indennitą sostitutiva del preavviso da parte del lavoratore, i giudici devono accertare se, al momento della comunicazione del licenziamento, spettasse o meno l'indennitą di preavviso, senza che tale spettanza possa essere alterata da rinunce successive, essendo irrilevante la volontą abdicativa del lavoratore ai fini dell'obbligo contributivo dell'ente previdenziale.