Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 15408 del 9 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia previdenziale, l'obbligazione contributiva è indisponibile da parte dell'autonomia privata, pertanto l'INPS non può rinunciare al proprio credito, neppure sulla base di una errata affermazione di intervenuta prescrizione (art. 2115, co. 3, c.c.).

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