(massima n. 1)
Il regime di annullabilitą degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previsto dall'art. 2113 cod. civ., riguarda soltanto le ipotesi di rinuncia a diritti gią acquisiti, non invece ancora non acquisiti nel patrimonio del rinunciante né diritti ancora controversi in quanto oggetto di una pretesa giudiziale e pertanto, anch'essi, non gią acquisiti nel patrimonio del rinunciante (Nel caso di specie, la Suprema Corte, ha ritenuto incensurabile la decisione gravata in quanto, nella circostanza, la corte territoriale, nell'applicare gli enunciati principi alle conciliazioni aventi ad oggetto la risoluzione consensuale del rapporto e la ricognizione della sua natura come autonomo, con inserimento, su tale presupposto, di una clausola abdicativa di diritti eventualmente da esso derivanti, conciliazioni, tutte, palesemente riguardanti diritti derivanti dai rapporti pregressi e non diritti futuri, aveva ritenuto che, non essendo state le stesse impugnate nei sei mesi prescritti a pena di decadenza ex art. 2113 cod. civ., ne era ormai preclusa l'invalidazione al fine di rivendicare la continuitą dell'unico rapporto lavorativo prospettato dal lavoratore ricorrente).