(massima n. 1)
Non ricorre alcuna nullità, per violazione del diritto all'assistenza difensiva, nel caso di illegittimo differimento dei colloqui con il difensore (consentiti, comunque, prima dell'interrogatorio di garanzia) qualora l'indagato abbia rinunciato all'interrogatorio, con ciò palesando di non voler esercitare la facoltà allo stesso riconosciuta normativamente. (Dichiara inammissibile, Trib. Libertà Catanzaro, 12/11/2019)