Cassazione penale Sez. III sentenza n. 38609 del 18 aprile 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di colloqui del difensore con il proprio assistito detenuto in stato di custodia cautelare, né l'art. 104 cod. proc. pen., né l'ordinamento penitenziario vieta che avvengano con l'ausilio di strumenti informatici; tuttavia, per contemperare le esigenze della sicurezza con quelle del diritto di difesa, è necessario che il difensore illustri adeguatamente le ragioni che rendano indispensabile l'ausilio della suddetta strumentazione per l'esercizio delle prerogative difensive. (In motivazione, la Corte ha rilevato che il difensore non aveva, nella richiesta di autorizzazione all'uso di detta strumentazione poi rigettata dal giudice delle indagini preliminari, specificato le ragioni per le quali non era stato possibile stampare gli atti processuali necessari durante il colloquio, né i motivi che precludevano di inoltrare richiesta di utilizzare uno dei computer in dotazione all'amministrazione penitenziaria). (Dichiara inammissibile, GIP Tribunale Livorno, 19/12/2018)

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