(massima n. 1)
In tema di rapporti tra previsioni della contrattazione collettiva e fatti posti a fondamento dei licenziamenti ontologicamente disciplinari, č necessario valutare se il comportamento tenuto dal lavoratore sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali. Tale indagine deve tener conto degli elementi aggiuntivi, estranei e aggravanti rispetto alle previsioni contrattuali richiamate.