(massima n. 1)
Una valutazione espressa dal giudice sul rapporto tra addebito e sanzione nel caso specifico non può essere oggetto di censura attraverso un ricorso per cassazione basato sulla violazione dell'art. 2106 cod. civ., poiché tale valutazione rappresenta un apprezzamento discrezionale effettuato dal giudice nel merito.