(massima n. 1)
Il lavoratore dipendente, in base all'art. 2105 c.c., deve astenersi da qualsiasi condotta che possa creare situazioni di conflitto di interesse con la propria attivitą principale. Tale obbligo di fedeltą giustifica l'azienda nel negare l'autorizzazione per lo svolgimento di una libera professione qualora non siano forniti sufficienti dettagli o impegni specifici per circoscrivere l'attivitą professionale in modo da evitare ogni potenziale conflitto.