(massima n. 1)
La condotta illecita extralavorativa del lavoratore può rilevare disciplinarmente solo se idonea a ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra le parti. Tuttavia essa non sempre integra giusta causa di licenziamento, in assenza di un pregiudizio concreto e attuale per l'immagine aziendale e per la regolare esecuzione della prestazione lavorativa.