Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 19377 del 14 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligo di fedeltą del lavoratore, sancito dall'art. 2105 c.c., include il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore nel medesimo settore produttivo o commerciale. Tale obbligo va integrato con i principi di correttezza e buona fede, tenendo conto anche della potenzialitą lesiva della condotta del lavoratore e non solo della concorrenza effettiva.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.