(massima n. 1)
L'obbligo di fedeltą del lavoratore, sancito dall'art. 2105 c.c., include il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore nel medesimo settore produttivo o commerciale. Tale obbligo va integrato con i principi di correttezza e buona fede, tenendo conto anche della potenzialitą lesiva della condotta del lavoratore e non solo della concorrenza effettiva.