Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 24011 del 27 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Costituisce giusta causa di dimissioni il ritardo nel pagamento delle retribuzioni. Tale inadempimento non viene meno per il fatto che il lavoratore abbia violato il proprio obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c., il quale può dar luogo solo a conseguenze risarcitorie.

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