(massima n. 1)
L'obbligo di fedeltą posto a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto pił ampio di quello risultante dall'art. 2105 cod. civ. dovendo integrarsi con gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extra-lavorativi. Tale obbligo, in particolare, deve intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l'inserimento del dipendente nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalitą e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, la Suprema Corte, nel confermare la legittimitą del licenziamento intimato all'odierno ricorrente, gią ritenuta in entrambi i gradi di merito, ha ritenuto che, correttamente, la corte territoriale aveva giudicato come gravemente lesiva degli obblighi di fedeltą, correttezza e buona fede un'attivitą extra-lavorativa svolta da quest'ultimo che, affatto occasionale, si rivelava potenzialmente idonea a comportare un aggravamento delle patologie sofferte, pur in presenza di prescrizioni mediche che sconsigliavano talune tipologie di sforzi fisici, tanto da determinare una limitazione alla prestazione esigibile dal datore di lavoro).