Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 22011 del 5 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ignoranza della disposizione normativa da parte del lavoratore non può essere considerata esimente, soprattutto quando si tratta di precetti fondamentali esigibili basati sul basilare dovere di diligenza professionale, come previsto dall'art. 2104 c.c. Anche l'assenza di specifica formazione non giustifica la violazione di norme basilari di sicurezza e disciplina sul lavoro.

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