(massima n. 1)
I doveri del lavoratore previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008 richiedono che la segnalazione di deficienze dei dispositivi di sicurezza avvenga nell'ambito delle proprie competenze e possibilitą, tramite la richiesta formalizzata ai superiori e la comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La mancata dimostrazione di aver richiesto adeguati dispositivi di protezione e l'omissione di prestazioni dovute in ambito sanitario, sulla base di valutazioni autonome di pericolositą, configura una condotta grave e negligente che giustifica il licenziamento per giusta causa, in conformitą agli obblighi di diligenza e disciplina sanciti dall'art. 2104 c.c. e dai protocolli di sicurezza aziendali.