Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 15821 del 13 giugno 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di demansionamento, il giusto adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 2103 c.c. grava sul datore di lavoro, che č tenuto a provare di aver adibito il lavoratore alle mansioni per le quali č stato assunto o comunque equivalenti alle ultime svolte. Tuttavia, incombe sul lavoratore l'onere di allegare le circostanze significative della dequalificazione e di provare il danno subito nonché il nesso causale tra inadempimento e danno.

(massima n. 2)

L'impoverimento della capacitā professionale č una componente patrimoniale del pregiudizio da demansionamento ulteriore rispetto alla perdita di chance. Ma l'esame e la cognizione di tale componente richiede pur sempre specifiche allegazioni relative alla incidenza di quel pregiudizio sulla capacitā reddituale del danneggiato.

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