Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 22767 del 6 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La discrezionalità del datore di lavoro nel corrispondere il cosiddetto "superminimo" trova un ostacolo insormontabile nella immodificabilità unilaterale dell'obbligazione retributiva sancita dall'art. 2103 cod. civ., secondo cui la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non può essere ridotta, neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro, se non alle condizioni previste dalla normativa vigente e nelle sedi di cui all'art. 2113 c.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.