(massima n. 1)
La discrezionalità del datore di lavoro nel corrispondere il cosiddetto "superminimo" trova un ostacolo insormontabile nella immodificabilità unilaterale dell'obbligazione retributiva sancita dall'art. 2103 cod. civ., secondo cui la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non può essere ridotta, neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro, se non alle condizioni previste dalla normativa vigente e nelle sedi di cui all'art. 2113 c.c.