(massima n. 1)
La lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: a) la verità oggettiva o anche solo putativa dei fatti riferiti, purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata; b) l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); c) la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza). In particolare, nel caso di notizie lesive mutuate da provvedimenti giudiziari, il presupposto della verità deve essere restrittivamente inteso (salva la possibilità di inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinarne o aggravarne la valenza diffamatoria), nel senso che la notizia deve essere fedele al contenuto del provvedimento e che deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto narrato e quello accaduto, senza alterazioni o travisamenti di sorta, non essendo sufficiente la mera verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di non colpevolezza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi.