Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9317 del 4 aprile 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Le conseguenze d'una menomazione dell'integritą psicofisica che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, guarita col medesimo tipo di postumi, non giustificano l'aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno pił grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa etą, č consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.

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