Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 9837 del 13 aprile 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda di risarcimento del danno alla salute nei confronti della P.A., avendo ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo inviolabile (come tale, insuscettibile di affievolimento da parte di provvedimenti amministrativi) appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che non si verta in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva, tornando, peraltro, ad applicarsi la regola generale della giurisdizione del giudice ordinario allorquando, anche nelle materie riservate alla giurisdizione esclusiva, la lesione della salute sia stata provocata non dall'adozione d'un provvedimento amministrativo, bensģ da una mera attivitą materiale della P.A. (Nella specie, la S.C. - con riguardo alla domanda proposta da uno studente nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Universitą e della Ricerca, per il risarcimento del danno psichico subito a seguito dell'esclusione, in virtł di formali provvedimenti del consiglio di classe e del dirigente scolastico, dalla partecipazione a una gita scolastica - ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di pregiudizio arrecato da un provvedimento adottato nello svolgimento di un pubblico servizio)

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.