Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 18327 del 27 giugno 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di risarcimento del "danno da nascita indesiderata", la prova, incombente sulla danneggiata, della volontà di esercitare la facoltà di interrompere la gravidanza può essere fornita anche mediante presunzioni, le quali devono essere valutate dal giudice secondo un modello "atomistico-analitico", fondato sul rigoroso esame di ciascun singolo fatto indiziante e sulla successiva valutazione congiunta, complessiva e globale, degli stessi, da compiersi alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale e concordanza. (Nella specie, al fine di accertare eventuali menomazioni del nascituro, l'attrice aveva effettuato l'esame della translucenza nucale, il cui esito - di ridotta probabilità statistica di malformazioni - era stato, però, falsato dall'erroneo inserimento della data di esecuzione del test nel sistema informatico; la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva escluso la volontà di interrompere la gravidanza sulla sola base del successivo rifiuto della donna di eseguire l'amniocentesi, omettendo di contestualizzare tale decisione in rapporto alle erronee risultanze dell'esame statistico precedentemente effettuato).

(massima n. 2)

In tema di "danno da nascita indesiderata", l'accertamento della sussistenza del grave pericolo per la salute della donna - presupposto necessario, ai sensi dell'art. 6, lett. b), della l. n. 194 del 1978, per l'interruzione della gravidanza dopo i primi 90 giorni - dev'essere compiuto con valutazione prognostica "ex ante". (Nella specie, relativa all'omessa diagnosi della sindrome di Down a causa dell'erronea ricognizione degli esiti di un esame di translucenza nucale, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza del pericolo per la salute della donna, sulla base della valutazione, "ex post", della solidità emotiva dalla stessa dimostrata nell'affrontare le necessità del figlio).

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