(massima n. 1)
In materia di responsabilitā civile, anche nei confronti degli enti collettivi č configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicitā del titolare - di diritti immateriali della personalitā costituzionalmente protetti, ivi compreso quello alla reputazione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato al risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di un circolo culturale, l'autore di una lettera, apparsa su un quotidiano, nel quale l'autore medesimo aveva definito il predetto circolo "parassita di denaro pubblico").