Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3541 del 7 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'art. 1602 c.c., l'acquirente dell'immobile locato subentra nei diritti e obblighi del rapporto locatizio non ancora esauriti ed ha azione per ottenere dal conduttore il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata riparazione della cosa locata, purché tali danni siano esistenti al momento dell'acquisto e non sia stato tenuto conto delle loro condizioni nella determinazione del prezzo della compravendita. L'onere della prova dello stato di deterioramento dell'immobile alla riconsegna rispetto alla data di locazione spetta al locatore (e non al conduttore), secondo il consolidato orientamento della Corte Suprema.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.