(massima n. 1)
Ai fini dell'art. 1602 c.c., l'acquirente dell'immobile locato subentra nei diritti e obblighi del rapporto locatizio non ancora esauriti ed ha azione per ottenere dal conduttore il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata riparazione della cosa locata, purché tali danni siano esistenti al momento dell'acquisto e non sia stato tenuto conto delle loro condizioni nella determinazione del prezzo della compravendita. L'onere della prova dello stato di deterioramento dell'immobile alla riconsegna rispetto alla data di locazione spetta al locatore (e non al conduttore), secondo il consolidato orientamento della Corte Suprema.