Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 29472 del 24 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della liquidazione di un danno non patrimoniale č necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o pių fattori necessariamente caratterizzati da oggettivitā, controllabilitā e non manifesta incongruitā (nč per eccesso, nč per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato.

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