(massima n. 1)
Ai fini della liquidazione di un danno non patrimoniale č necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o pių fattori necessariamente caratterizzati da oggettivitā, controllabilitā e non manifesta incongruitā (nč per eccesso, nč per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato.