(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel cd. giornalismo d'inchiesta - che ricorre allorquando il giornalista non si limiti alla divulgazione della notizia ma provveda egli stesso alla raccolta della stessa dalle fonti, attraverso un'opera personale di elaborazione, collegamento e valutazione critica, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico - il requisito della veritą (anche putativa) va inteso in un'accezione meno rigorosa, implicando una valutazione non tanto dell'attendibilitą e della veridicitą della notizia, quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtą e buona fede gravanti sul giornalista. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione a un articolo contenente un'inchiesta giornalistica sulla gestione dei voli di Stato, aveva ritenuto diffamatorie le notizie divulgate in merito all'alto ufficiale posto a capo della relativa organizzazione - definito, tra l'altro "dominus" e "boiardo dei cieli" -, omettendo di considerare che le suddette notizie erano state autonomamente acquisite dall'autore, attraverso fonti riservate ed ufficiali e riesaminando documenti pubblici o gią noti, e che i relativi elementi di indagine erano stati, poi, posti a base di provvedimenti giurisdizionali successivi).