(massima n. 1)
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona č risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilitā imposta dai doveri di solidarietā sociale), che il danno non sia futile (e, cioč, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel riconoscere a un passeggero la compensazione pecuniaria di cui al Regolamento CE n. 261 del 2004, gli aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'impossibilitā di partecipare alle esequie del padre, a causa della cancellazione del volo).