Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 35663 del 20 dicembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di risarcimento di danni, se è esatto affermare che il danno derivante dalla lesione della capacità lavorativa generica deve essere risarcito in termini di danno biologico, eventualmente con un appesantimento del punto, va tuttavia rimarcato che tale criterio non è sempre utilizzabile quando il danno alla salute supera una certa soglia. Sebbene detta soglia risulti variamente individuata in giurisprudenza, ove il danno da invalidità permanente sia accertato nella misura del 36 per cento, risulti caratterizzato da oggettivi e rilevanti disturbi quali la difficoltà di deambulazione, la zoppia, il basculamento del bacino, ecc. e sia accompagnato da un livello di istruzione certamente non elevato, tale danno non potrà che tradursi, secondo la regola causale del più probabile che non, anche in una diminuzione della capacità di lavorare e, quindi, di produrre un reddito. E' ragionevole ritenere, infatti, che in tali evenienze il danneggiato ben difficilmente svolgerà un lavoro intellettuale che, in astratto, potrebbe essere espletato anche da chi si trovi nella sua situazione senza maggiori difficoltà, dovendo egli probabilmente avviarsi ad un lavoro manuale, per cui una diminuzione patrimoniale rientra nel novero delle possibilità che devono essere considerate.

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