Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 1265 del 17 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In relazione alla responsabilitā del datore di lavoro per violazione degli obblighi di sicurezza, ex art. 2087 c.c., l'onere probatorio a carico del lavoratore non č limitato alla prova dell'evento lesivo, ma comprende anche la prova del nesso causale tra tale evento e l'attivitā svolta.

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