Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 1265 del 19 gennaio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di richiesta di pagamento di compensi per prestazioni professionali forensi, gli interessi ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. decorrono dalla data della messa in mora, coincidente con la proposizione della domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di pagamento, e non dalla successiva data di liquidazione del giudice, anche se in misura inferiore a quanto richiesto.

(massima n. 2)

In tema di interessi da ritardo di pagamento, nella nozione di transazione commerciale rilevante ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. e dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 - intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo - vanno ricomprese tutte le prestazioni di servizio, non avendo le disposizioni introdotto un nuovo tipo contrattuale ma solo riassunto il "genus" dei contratti ai quali si applica, tra i quali va incluso, pertanto, anche il contratto d'opera professionale.

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