Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17694 del 30 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La subconduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 1595 c.c.; onde, se viene meno il contratto di locazione, il conduttore non ha pił un titolo giuridico per sublocare e cosģ anche il subconduttore per conservare il godimento del bene.

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