Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 3682 del 9 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto, posto che entrambi hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere a fronte di corrispettivo un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, il contratto d'opera essendo quello che coinvolge la piccola impresa desumibile dall'art. 2083 c.c., e il contratto di appalto postulando un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato č preposto. (In applicazione di detto principio, nel caso di specie č stata confermata la sentenza di merito, che, qualificato il contratto come contratto d'opera, ha rigettato la domanda per decorso del termine di prescrizione previsto dall'art. 2226 c.c.).

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