Cassazione civileSez. IIIordinanza n. 16160del 11 giugno 2024
(2 massime)
(massima n. 1)
In tema di locazione, il locatore ha l'obbligo di contestare e provare di aver contestato i danni all'immobile al momento della riconsegna da parte del conduttore, ai sensi dell'art. 1590 c.c.
La mancata ammissione della prova orale sul rilevamento dei danni all'atto della riconsegna dell'immobile può costituire violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c., qualora la Corte d'appello abbia negato l'esistenza di un fatto processuale che invece risulta dedotto dalle richieste delle parti.