(massima n. 1)
In tema di prova testimoniale, la verifica della sussistenza della condizione di particolare vulnerabilitā della persona offesa dal reato si risolve, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 90-quater cod. proc. pen., in un accertamento in concreto, che postula l'indicazione delle ragioni per le quali il giudice ritenga integrata tale condizione o, se accertata da terzi, la riconosca motivatamente e che si sottrae al sindacato di legittimitā se adeguatamente argomentato e privo del vizio di manifesta illogicitā. (Annulla con rinvio, Corte Appello Torino, 13/09/2022)