(massima n. 1)
In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, se la liquidazione avviene in base ad un criterio "a forbice", che prevede un importo variabile tra un minimo ed un massimo, č consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso specifico. L'etā della vittima o l'assenza di convivenza tra i superstiti non sono considerate tali circostanze eccezionali.