(massima n. 1)
In tema di risarcimento dei danni conseguenti a emotrasfusioni infette, l'indennizzo ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, non dev'essere scomputato, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, dalla somma liquidata a titolo di risarcimento del pregiudizio da invaliditā temporanea, dal momento che l'eterogeneitā dei presupposti di fatto di tale voce rispetto all'invaliditā permanente (cui il primo comma della suddetta disposizione correla espressamente l'emolumento in discorso) impedisce di configurare l'ingiustificato arricchimento che č alla base del richiamato principio.