Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5609 del 1 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla vittima in conseguenza di un pregiudizio alla salute č riservata al giudice e deve essere eseguita in conformitā ai criteri e ai parametri di legge, non essendo devoluta al consulente medico legale.

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