(massima n. 2)
La vittima di lesioni che, a causa di esse, deceda dopo una sopravvivenza quodam tempore, può patire un pregiudizio non patrimoniale costituito dal turbamento e dallo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente. Affinché un simile danno possa dirsi esistente è necessario che la vittima sia cosciente.