Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5753 del 4 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente.

(massima n. 2)

La vittima di lesioni che, a causa di esse, deceda dopo una sopravvivenza quodam tempore, può patire un pregiudizio non patrimoniale costituito dal turbamento e dallo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente. Affinché un simile danno possa dirsi esistente è necessario che la vittima sia cosciente.

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