(massima n. 1)
La disciplina dettata dall'art. 2059 c.c., alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata di detta norma, consente la risarcibilitą del danno non patrimoniale nei soli casi "previsti dalla legge", e cioč nelle ipotesi di fatto illecito astrattamente configurabile come reato, di fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato e, infine, di fatto illecito gravemente lesivo di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.