Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7923 del 23 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed č risarcibile in base all'intensitā della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilitā dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo č costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, č massimo nella sua entitā ed intensitā, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integritā personale della vittima, ed č risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.

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