(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed č risarcibile in base all'intensitā della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilitā dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo č costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, č massimo nella sua entitā ed intensitā, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integritā personale della vittima, ed č risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.