(massima n. 1)
In tema di trasporto aereo internazionale, il danno non patrimoniale non č configurabile in re ipsa, dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilitā, sia la lesione grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o fastidi) legato da un nesso di causalitā giuridica all'evento di danno rappresentato dal ritardo.