(massima n. 1)
Nell'ipotesi di demansionamento, il danno non patrimoniale č risarcibile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale, in rapporto alla persistenza del comportamento lesivo, pure in mancanza di intenti discriminatori o persecutori idonei a qualificarlo come mobbing, alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale del dipendente, nonché all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del lavoratore (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui l'odierno ricorrente nei gradi di merito aveva lamentato non solo di avere subito condotte vessatorie sul luogo di lavoro, ma anche di avere patito un demansionamento, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la decisione gravata in quanto, nella circostanza, la corte territoriale, nel respingere il gravame, aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla sua domanda concernente il dedotto demansionamento, non potendo la non ricorrenza dei requisiti della prima situazione escludere il verificarsi comunque della seconda).