(massima n. 1)
È valida la clausola contrattuale che deroga al disposto dell'art. 1576 c.c., stabilendo che le spese di manutenzione straordinaria e le spese di innovazione per lavori di impiantistica e completamento funzionale, nel caso in cui vi sia vantaggio compensativo nella determinazione del canone di locazione, siano a carico del conduttore.