(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2051 c.c. il custode si libera della responsabilità fornendo la prova liberatoria del fortuito competendo allo stesso l'onere di provare che, anziché per fatto della cosa, l'evento dannoso è stato cagionato da caso fortuito e dunque si è verificato in modo non prevedibile né prevenibile, dovendo distinguersi tra situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della medesima, solamente in quest'ultima ipotesi potendo invero configurarsi il caso fortuito. In particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere od ovviare alla straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi. Dunque non spetta al danneggiato dare la prova dell'insidia o del trabocchetto, mentre incombe al custode dedurre e provare l'eventuale concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, co. 1, c.c.