(massima n. 1)
In materia di responsabilità del custode, la condotta del danneggiato può escludere la responsabilità del custode non solo quando caratterizzato da assoluta imprevedibilità, ma anche quando il comportamento del danneggiato, pur astrattamente prevedibile, sia, tuttavia, da escludere come evenienza ragionevole e accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale; il venir meno del danneggiato all'obbligo di autoresponsabilità connesso e derivante dal dovere costituzionale di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., può costituire una causa autonoma nella produzione del sinistro, tale da integrare gli estremi del caso fortuito.