(massima n. 1)
Presupposto della responsabilitā del custode ex art. 2051 c.c. č l'esistenza di un effettivo potere di controllo della cosa, con conseguente possibilitā di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, di modo che, in caso di sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p., tale responsabilitā č configurabile unicamente in capo al soggetto nominato custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, per i danni conseguenti all'incendio di una discarica di rifiuti, aveva ravvisato la concorrente responsabilitā ex art. 2051 c.c. della societā proprietaria del terreno sul quale la stessa insisteva, in luogo di quella esclusiva del conduttore, precedentemente nominato custode ai sensi dell'art. 321 c.p.p.).