Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16225 del 8 giugno 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitā ex art. 2051 c.c., a carico del custode il codice civile non pone una mera presunzione di colpa, per vincere la quale il custode stesso possa limitarsi a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire i danni derivanti dalla cosa: il custode non viene condannato al risarcimento del danno perchč il fatto che gli viene imputato significhi inottemperanza a un dovere di prevenzione, bensė perchč il danno si č verificato nei termini in cui la norma esige che si verifichi per il sorgere dell'obbligazione.

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