(massima n. 1)
In tema di responsabilitā ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato č suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolositā intrinseca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilitā e percepibilitā della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilitā della societā gestrice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali).