Cassazione civile Sez. III sentenza n. 26142 del 7 settembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitą da cose in custodia, la prova del caso fortuito non coincide con quella dell'assenza di colpa in capo al custode, potendo rilevare le omissioni o violazioni di quest'ultimo unicamente per la valutazione dell'oggettiva imprevedibilitą o inevitabilitą del fatto esterno dedotto quale oggetto della prova liberatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato la responsabilitą del custode di un campeggio per i danni conseguenti a un incendio propagatosi al suo interno dalle aree limitrofe, sul presupposto che esso fosse oggettivamente prevedibile in astratto - e, pertanto, fronteggiabile mediante la predisposizione di un efficace servizio antincendio - e financo previsto in concreto, avuto riguardo al tempestivo avvistamento delle fiamme, formatesi lontano dall'area di campeggio).

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