Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 2203 del 22 gennaio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitā civile, la lesione del diritto alla "serenitā personale e familiare" conseguente a immissioni illecite puō generare un danno risarcibile, che, tuttavia, non č in re ipsa, ma deve essere, innanzitutto, allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita (attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni), e, poi, provato, anche mediante presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale lamentato dagli attori quale conseguenza di una frana, causata da lavori eseguiti dalla convenuta nel suo fondo, verificatasi a poca distanza dalla loro abitazione sulla base della verosimiglianza e della gravitā del timore di abitare nelle vicinanze di un'area interessata da eventi franosi, senza accertare se l'allegazione degli attori fosse idoneamente circostanziata per la necessaria verifica in concreto della gravitā della lesione del diritto e della serietā del danno, tenuto conto che la stessa riconducibilitā del "rischio frana" nell'ambito delle immissioni intollerabili avrebbe dovuto essere oggetto di adeguata valutazione).

(massima n. 2)

Nel giudizio di risarcimento dei danni derivati a un bene immobile da un illecito comportamento del convenuto, atteso che oggetto della pretesa azionata é, non giā il diretto e rigoroso accertamento della proprietā del fondo, bensė l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, non é richiesta la prova rigorosa della proprietā (cd. probatio diabolica), potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto.

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