(massima n. 1)
In materia di responsabilità sanitaria, in relazione ad un dedotto danno da errata e ritardata diagnosi connesso ad una patologia contratta dal paziente, a fronte di una valutazione in fatto che nega l’esistenza del nesso causale (sulla base della regola probabilistica del più probabile che non) tra il comportamento dei sanitari intervenuti e il verificarsi del danno, può sopravvivere una affermazione del diritto al risarcimento del danno morale puro: o il nesso causale sussiste, nel qual caso successivamente si procede a stimare il danno effettivamente verificatosi, nella sue varie componenti, eventualmente individuando, se più sono stati i sanitari o le strutture intervenute nel percorso di cura, a quali di essi sia addebitabile, e in che misura, il danno, o il nesso non sussiste e, se non sussiste, nessun danno è risarcibile. Così che la pur accertata negligenza dei sanitari che hanno avuto in cura il paziente non può essere autonoma causa di risarcimento del danno morale se non ha avuto in realtà incidenza causale sul danno permanente che il danneggiato ha riportato.